IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993 le parole "per il primo bimestre di ogni anno" sono sostituite dalle parole "periodicamente con riguardo agli investimenti nel settore turistico alberghiero". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993 e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, i centri di servizio e di assistenza tecnica, le societa' a capitale misto pubblico e privato, nonche' le imprese private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 possono beneficiare di contributi nelle seguenti misure: a) fino al cinquanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti ad ottimizzare il processo produttivo e la qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche; b) fino al settanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione gestionale delle imprese turistiche.".