IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
  1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3
del  1993  le  parole  "per  il  primo  bimestre  di  ogni anno" sono
sostituite   dalle   parole   "periodicamente   con   riguardo   agli
investimenti nel settore turistico alberghiero".
   2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993
e' aggiunto il seguente comma:
   "4-bis.  Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma
1 dell'art. 5, i centri di  servizio  e  di  assistenza  tecnica,  le
societa'  a  capitale  misto  pubblico  e privato, nonche' le imprese
private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma
1 dell'art.  6  possono  beneficiare  di  contributi  nelle  seguenti
misure:
     a)  fino  al  cinquanta  per cento dell'importo ammissibile, per
interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti  ad
ottimizzare  il processo produttivo e la qualita' dei servizi offerti
dalle imprese turistiche;
     b) fino al settanta  per  cento  dell'importo  ammissibile,  per
interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione
gestionale delle imprese turistiche.".